Al  decreto  legislativo specificato in epigrafe sono apportate le
seguenti correzioni, in corrispondenza delle  sotto  elencate  pagine
del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 10, nel sommario, l'intitolazione del titolo I della
parte III, invece di: "Personale docente direttivo e ispettivo" e' la
seguente: "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo";
    alla  pag. 29, all'art. 20, comma 7, in fine, dove e' scritto:  "
.. designati dalla camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e
artigianato",  leggasi:  "  ..  designati  dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura";
    alla pag. 31, all'art. 23, comma 3, lettera a), dove e' scritto:
"  ..  11  per  gli  istituti  di  istruzione  artistica   secondaria
superiore,",  leggasi:  "  ..  11  per  gli  istituti  di  istruzione
secondaria superiore,";
    alla pag. 32, all'art. 24, comma 11, dove e'  scritto:  "11.  Con
decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione .. ", leggasi: "11.
Con decreto del Ministero della pubblica istruzione  ..  ",  ed  alla
stessa  pagina,  all'art. 25, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "
e)  esprime  parere  vincolante  sui  trasferimenti   d'ufficio   del
personale  appartenente ai ruoli del personale docente di ruolo .. ",
leggasi: " e) esprime parere vincolante sui  trasferimenti  d'ufficio
del personale direttivo e del personale docente di ruolo .. ";
    alla  pag.  35, all'art. 28, comma 9, in luogo delle parole: " ..
tra organi a livello provinciale decide il Ministro", leggasi:  "  ..
tra organi a livello provinciale decide il Ministero";
   alla  pag.  36,  all'art. 32, nella rubrica, invece di: "liste dei
candidati del personale docente", leggasi: "liste dei  candidati  del
personale docente e direttivo";
    alla  pag. 40, all'art. 60, comma 2, dove e' scritto: " .. sempre
e se non ne derivi maggior onere per l'erario", leggasi: " ..  sempre
che non ne derivi maggior onere per l'erario";
    alla  pag. 42, all'art. 67, comma 5, all'ultimo periodo, in luogo
delle parole: "approvati con decreto del  Ministro  per  la  pubblica
istruzione",  leggasi:  "approvati  con  decreto  del  Ministro della
pubblica istruzione";
    alla pag. 44, all'art. 77, comma 1, in luogo di: " .. dei decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1979", leggasi: "  ..  dei
decreti  del  Presidente  della Repubblica 16 febbraio 1979", ed alla
stessa pagina, all'art. 79, comma 1, in luogo di: " .. della legge 26
maggio 1978 n. 196,", leggasi: " .. della legge 16  maggio  1978,  n.
196,";
    alla  pag. 50, all'art. 107, comma 4, dove e' scritto: " .. della
citata legge 1960 n. 1014,", leggasi: " .. della citata legge n. 1014
del 1960,";
    alla pag. 57, all'art. 140, comma 1, in luogo delle parole:
" .. la scuola elementare  con  classi,  per  ambliopi  e  tardivi.",
leggasi:
" .. la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.";
    alle pagg. 69 e 70, all'art. 198, commi 3, 4, lettera e), 7 e 10,
in luogo della parola: "Ministro", leggasi: "Ministero";
    alla  pag.  78,  all'art.  244,  alla  fine  del comma 1, dove e'
scritto: "S. Tomadini di Udine  (legge  6  agosto  1982,  n.  466).",
leggasi:  "S.  Tomadini  di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).", ed
allo stesso art. 244, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
"2. I rapporti conseguenti alla  statizzazione  dei  conservatori  di
Bolzano,  Cagliari  e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste
dalla legge 30 novembre  1930,  n.  1968.  Per  il  conservatorio  di
Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6.";
    alla  pag.  81,  all'art.  254,  comma  1, in luogo della parola:
"Ministro della  pubblica  istruzione,",  leggasi:  "Ministero  della
pubblica istruzione,";
    alla  pag.  86,  all'art.  270,  il  comma  14  si compone di due
periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro;
    alla pag. 87, all'art. 273, dove  e'  scritto:  "9.  Il  Ministro
della  pubblica  istruzione  con  proprio  decreto,  provvede  ..  ",
leggasi: "9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede .. ";
    alla pag. 97, all'art. 315, al comma 1, la lettera a) si  compone
di due periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro;
    alla  pag.  101, all'art. 326, comma 15, dove e' scritto: "15. Il
Ministro della pubblica istruzione .. ", leggasi: "15.  Il  Ministero
della pubblica istruzione .. ";
    alla pag. 107, all'art. 361, comma 3, dove e' scritto: " .. tutti
gli  altri  candidati  sostengono  gli  esami  esclusivamente  ..  ",
leggasi: " .. tutti gli  altri  candidati  sostengono  gli  esami  di
maturita' esclusivamente .. ";
    alla  pag.  115,  all'art. 397, comma 3, dove e' scritto: " .. ed
attendono  alle  ispezioni  disposte  dal  Ministro  della   pubblica
istruzione,  .. ", leggasi: " .. ed attendono alle ispezioni disposte
dal Ministero della pubblica istruzione, ..";
    alla pag. 117, all'art.  401,  il  comma  3  si  compone  di  due
periodi, che devono intendersi conseguenti l'uno all'altro;
    alla  pag.  126,  all'art.  437, comma 1, dove e' scritto: "1. Il
personale docente e direttivo della scuola  ..  ",  leggasi:  "1.  Il
personale docente, educativo e direttivo della scuola .. ";
    alla  pag.  127,  all'art. 441, dove e' scritto: " .. e classi di
altri istituti dello stesso tipo funzionanti .. ", leggasi:  "  ..  e
classi di altri istituti funzionanti .. ";
    alla  pag.  130,  all'art.  454, comma 2, dove e' scritto: "2. Il
Ministro della pubblica istruzione .. ", leggasi:  "2.  Il  Ministero
della pubblica istruzione .. ";
    alla  pag.  142,  all'art. 499, comma 1, dove e' scritto: " .. la
sanzione di cui alla lettera  b)  o  alla  lettera  d)  del  comma  2
dell'art.  492,  ..  ", leggasi: " .. la sanzione di cui alla lettera
b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo  492,
.. ";
    alla  pag.  143,  all'art. 503, comma 3, dove e' scritto: " .. e'
attribuita  al  direttore  dell'accademia  o  del  conservatorio   la
competenza  a  provvedere  ..  ",  leggasi:  "  ..  e'  attribuita al
direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto
dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere .. ";
    alla  pag.  143,  all'art. 503, comma 4, dove e' scritto: " .. e'
attribuita al capo del servizio centrale la competenza  a  provvedere
..  ",  leggasi:  "  ..  e' attribuita al capo del servizio centrale,
secondo quanto previsto dall'art.  268,  comma  2,  la  competenza  a
provvedere .. ";
    alla  stessa pag. 143, all'art. 506, comma 3, dove e' scritto:  "
.. dal Ministro per la  pubblica  istruzione.",  leggasi:  "  ..  dal
Ministero della pubblica istruzione.";
    alla  pag.  146, all'art. 521, comma 1, dove e' scritto: "1. Alla
copertura dei posti di insegnamento .. ", leggasi: "1. Alla copertura
delle ore di insegnamento .. ";
    alla pag. 149, all'art. 528, comma 1, le parole: "con  esclusione
di quelle di cui all'art. 527" sono soppresse;
    alla  pag.  150,  all'art.  540,  ai  commi 1 e 2, in luogo della
parola: "al Ministro", leggasi: "al Ministero";
    alla pag. 153, all'art. 551, comma 3, dove e' scritto: "  ..  con
bando   unico  emanato  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione.",
leggasi: " .. con bando unico emanato dal  Ministero  della  pubblica
istruzione.";
    alla pag. 154, all'art. 554, comma 5, in fine, dopo le parole:  "
..  alla  data del 5 luglio 1988.", in luogo del punto e' apposta una
virgola e sono aggiunte le seguenti parole:  "salvo  quanto  previsto
dall'art. 587.";
    alla pag. 155, all'art. 557, comma 1, in fine, dopo le parole:  "
.. per la qualifica cui accedono.", in luogo del punto e' apposta una
virgola  e  sono  aggiunte  le  seguenti  parole: "fatto salvo quanto
disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche o
specialistiche.";
    alla stessa pag. 155, all'art. 559, comma 1, dove e' scritto: "1.
La nomina in ruolo, ai fini giuridici ed economici, ha effetto ..  ",
leggasi:
"1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto .. ";
    alla pag. 156, all'art. 569, al comma 1, in fine, dopo le parole:
"  ..  ai  soli  fini  economici.",  e'  aggiunto in continuazione il
seguente periodo: "sono fatte salve le  eventuali  disposizioni  piu'
favorevoli  contenute  nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero
in quelli da stipulare ai sensi del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29.";
    alla  pag.  159,  all'art.  582,  comma  5,  dopo  le parole: "le
condizioni previste dai commi medesimi, e" e' apposta una  virgola  e
sono inserite le seguenti parole: "per le supplenze temporanee di cui
al comma 4,";
    alla  pag.  161, all'art. 591, comma 5, dove e' scritto: " .. con
decreti del Ministro della pubblica istruzione,", leggasi: "  ..  con
decreti del Ministero della pubblica istruzione,";
    alla pag. 164, all'art. 606, comma 1, dove e' scritto:
"1. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1", leggasi:
"1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605,";
    alla  pag.  167,  all'art.  618,  comma 6, dove e' scritto: "6. I
ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma  4",  leggasi:
"6.  I  ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5", ed
in luogo delle parole: "Ministro della pubblica istruzione", leggasi:
Ministero della pubblica istruzione.";
    alla  pag.  167,  all'art.  622,  al comma 2, primo periodo, e al
comma 6, primo  periodo,  in  luogo  delle  parole:  "Ministro  della
pubblica istruzione", leggasi: "Ministero della pubblica istruzione";
    alla  pag. 169, all'art. 626, in fine, al comma 1, le parole: "e,
comunque,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  456"  sono
soppresse;
    alla pag. 173, all'art. 647, al comma 1, secondo periodo, dove e'
scritto:  "Gli  ispettori tecnici, direttori didattici e i docenti ..
", leggasi: "Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti ..
", mentre all'art. 647, comma 2, dove  e'  scritto:  "2.  I  capi  di
istituto, qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero,
e  gli altri appartenenti al personale di ruolo, nel caso che il loro
servizio .. ", leggasi: "2. I capi di istituto e i docenti, nel  caso
che il loro servizio .. ";
    alla pag. 185, nella tabella 3 (art. 548), nel quadro riguardante
gli  "Organici  del  personale  amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) dei circoli didattici delle scuole materne ed elementari, sotto
la voce "Numero delle classi o delle  sezioni",  tra  la  previsione:
"fino  a  30"  e la previsione "fino a 40" e' inserita la previsione:
"fino  a  35",  mentre  in  corrispondenza,   nella   fincatura   dei
"Coordinatori"  amministrativi  e'  inserito  il  numero " 1" e nella
fincatura dei "Collaboratori" amministrativi e'  ugualmente  inserito
il numero " 1".